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Voto degli elettori fuori sede temporaneamente domiciliati in una regione diversa da quella di iscrizione elettorale - Iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede per l'anno 2027

Iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede per l'anno 2027

Data :

2 novembre 2026

Categorie:
Comune
Argomenti:
Elezioni
Voto degli elettori fuori sede temporaneamente domiciliati in una regione diversa da quella di iscrizione elettorale - Iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede per l'anno 2027
Municipium

Descrizione

La legge 9 ottobre 2026 n. 180 ha introdotto nuove disposizioni per disciplinare, a regime, l’esercizio del diritto di voto degli elettori fuori sede.

L’art. 8 della citata legge prevede la possibilità per gli elettori temporaneamente domiciliati in una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale, di esercitare il diritto di voto nel Comune in cui si trovano temporaneamente domiciliati, senza la necessità di rientrare nel proprio Comune di residenza.

Condizione necessaria è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto.

 

Il diritto di voto fuori sede può essere esercitato in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Gli elettori fuori sede votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio.

La nuova normativa non si applica alle elezioni amministrative e regionali.

Presso l’Ufficio elettorale di ciascun comune è istituito l’elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel Comune di temporaneo domicilio nei casi e alle condizioni di cui all’art. 8 della legge 9 ottobre 2026 n. 180.

 Possono quindi chiedere l’iscrizione nell’elenco gli elettori rientranti nelle seguenti categorie di elettori fuori sede:

- elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista fuori sede è di almeno nove mesi (art. 8, commi 2 e 3);

- elettori che, per documentati motivi di cura, ricevono assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente a una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di taluna delle consultazioni elettorali per le quali è ammesso il voto fuori sede (art. 8, comma 4);

- elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell’art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale (art. 8, comma 5 primo periodo);

- gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnano o prestano attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale (art. 8, comma 5 secondo periodo).

Termini per la presentazione della domanda

La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:

categoria di “fuori sede”

Termine per la domanda

Consultazioni interessate

 

Studio o lavoro

(condizione di fuori sede già in essere)

art. 8 comma 2

 

 

Entro il 31 dicembre

di ciascun anno

 

quelle dell’anno successivo

 

Studio o lavoro

(condizione di fuori sede sorta dopo il 31 dicembre)

art. 8 comma 3

 

Entro 30 giorni dalla data i cui sono soddisfatti i requisiti

e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione

 

 

 

 

quelle dell’anno in corso

 

Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione

art. 8 commi 4 e 5

 

 

Non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione

 

 

quelle dell’anno n corso

 

L’iscrizione nell’elenco ha durata annuale: l'elettore che intende votare fuori sede anche nell’anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata al Comune di temporaneo domicilio utilizzando l’allegato modello ministeriale in formato pdf editabile, scaricabile anche dalla pagina web:

https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/domanda-di-iscrizione-nellelenco-degli-elettori-fuori-sede

Gli elettori temporaneamente domiciliati in questo Comune possono presentare la domanda

secondo una delle seguenti modalità:

- presentazione diretta all'ufficio elettorale di questo Comune;

- trasmissione per via telematica all'indirizzo PEC anagrafe.comune.cencenighe.bl@pecveneto.it o all’indirizzo anagrafe.cencenighe@agordino.bl.it

 

Alla domanda devono essere allegati:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione ad un corso studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria relativa al ricovero, alla terapia o al trattamento e alla relativa durata) o dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445.

Nella domanda sono indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito telefonico e di posta elettronica.

La condizione di elettore fuori sede può essere dichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell'articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall'articolo 71.

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno all’indirizzo:

https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/domanda-di-iscrizione-nellelenco-degli-elettori-fuori-sede

Revoca

La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione.

Riferimenti normativi

- Legge 9 ottobre 2026, n. 180, «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», articolo 8.

- Circolare DAIT n. 65 del 15 ottobre 2026, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per i Servizi elettorali.

 

 

Ultimo aggiornamento: 2 novembre 2026, 17:19

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